Nell’ordinamento giuridico, l’assenza di eredi legittimari diretti quali coniuge o figli attribuisce al testatore la più estesa facoltà di assegnare le proprie sostanze a chiunque desideri. Traendo fondamento da questo principio di libertà testamentaria, una donna di ottant’anni deceduta nel 2018 a Modena ha deciso di concentrare l’intero asse patrimoniale a favore di un solo familiare. Il complesso dei beni in contesa, suddiviso tra depositi sui conti correnti bancari e proprietà immobiliari, ammonta a circa 800mila euro.
A provocare la dura contestazione degli altri componenti della famiglia è stata la motivazione espressa nel testamento olografo, redatto di proprio pugno dalla defunta, in cui l’erede designato è stato formalmente indicato come il nipote «preferito». Di fronte a tale predilezione manifesta, i nipoti rimasti a mani vuote hanno adito le vie giudiziarie per ottenere la nullità della scheda testamentaria. Lo scopo della domanda era quello di aprire la successione legittima affinché, in mancanza di un atto valido, il cospicuo patrimonio venisse ripartito pro quota tra tutti i nipoti secondo i gradi previsti dal codice civile.
Le contestazioni sulla maculopatia essudativa e l’indagine grafologica
Il fondamento dell’impugnazione risiedeva nel quadro clinico della donna, colpita da maculopatia essudativa, una patologia degenerativa della retina severa e a rapido decorso che pregiudica gravemente la visione centrale. Ritenendo che tale deficit visivo impedisse la scrittura autonoma, i parenti hanno sollevato il sospetto di una «mano guidata», presupponendo l’aiuto materiale o l’intervento diretto di una terza persona nel condurre la penna sul foglio. Nella giurisprudenza civile italiana, l’assistenza fisica nella stesura priva il documento del carattere imprescindibile dell’olografia, causandone la nullità assoluta a prescindere dall’effettiva corrispondenza con la volontà dell’autrice.
Per accertare l’autografia dell’atto, i giudici hanno affidato una perizia calligrafica a un consulente tecnico d’ufficio. L’analisi tecnica ha vagliato la pressione grafica, la continuità del tracciato, i tratti del testo e i movimenti manuali. Le risultanze peritali hanno categoricamente smentito forme di condizionamento o sostegno esterno, confermando che il documento è frutto di un’unica mano scrivente e privo di manomissioni meccaniche o intrusioni terze. La relazione ha inoltre ritenuto altamente probabile la corrispondenza tra la data indicata e il giorno effettivo della stesura, comprovando la piena spontaneità della grafia.
Il verdetto della Corte d’Appello di Bologna e il ricorso in Cassazione
Parallelamente agli esami peritali, l’autorità giudiziaria ha analizzato i documenti sanitari dell’ottantenne per delinearne le condizioni motorie e neurologiche al momento della redazione. Dal riscontro clinico è emersa la perfetta integrità delle facoltà cognitive, rimaste intatte nonostante la compromissione oculare. La Corte d’Appello di Bologna ha posto in evidenza come le cartelle mediche non rivelino alcun decadimento mentale o disturbo motorio capace di precludere la scrittura autonoma, ribadendo che una limitazione circoscritta alla vista non coincide affatto con un’incapacità di intendere e di volere, né impedisce a un soggetto lucido di fissare le proprie ultime volontà.
La controversia, discussa dinnanzi al Tribunale ordinario e decisa in secondo grado dalla Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Bologna, si è chiusa con il rigetto integrale delle tesi sostenute dagli esclusi. I magistrati hanno confermato la piena validità del testamento olografo per assenza di incapacità e rispetto dei requisiti formali, blindando la nomina del nipote prescelto quale erede universale in osservanza della libertà testamentaria, principio che tutela la volontà autentica e consapevole anche quando appaia diseguale o ingiusta ai parenti. Nonostante le due sentenze conformi, la vertenza potrebbe avere un seguito qualora i familiari decidano di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
A cura della redazione
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