Un’improvvisata dimostrazione di arti marziali durante il turno di lavoro è costata l’impiego e un pesante esborso economico a un operaio della Ferrero di Alba. La vicenda ha avuto luogo alla fine di aprile del 2025 nell’area di confezionamento della linea Kinder, nello stabilimento in provincia di Cuneo. Durante l’attività, il dipendente, noto tra i colleghi per la sua esperienza nel Taekwondo, si è rivolto all’improvviso a un compagno di reparto esclamando: «Dai, ti faccio vedere una mossa di Taekwondo». Senza attendere alcun consenso, l’uomo è passato direttamente all’azione sferrando due colpi all’addome del collega.
Pur non avendo causato lesioni permanenti o danni fisici gravissimi, l’inaspettata aggressione ha fatto scattare immediatamente l’allarme all’interno del reparto produttivo. La direzione aziendale ha avviato una dettagliata contestazione disciplinare per accertare la dinamica dei fatti, formalizzando nel giugno del 2025 il licenziamento per giusta causa. Alla base del provvedimento espulsivo vi è stata la violazione fondamentale dei doveri di diligenza, correttezza e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il ricorso al Tribunale di Asti e le tesi della difesa
Contro l’allontanamento, il lavoratore ha promosso una causa davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Asti, chiedendo l’annullamento della sanzione e la reintegra nel posto di lavoro. Nelle memorie difensive, i legali dell’operaio hanno qualificato il gesto come una semplice parentesi goliardica e dimostrativa, negando qualsiasi intento aggressivo o lesivo. La difesa ha inoltre fatto leva sul percorso lavorativo fino a quel momento impeccabile dell’uomo, privo di precedenti richiami disciplinari, sostenendo che il licenziamento fosse una misura sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.
La decisione del giudice Ivana Lo Bello e la condanna alle spese
Le istanze del ricorrente sono state integralmente respinte dal giudice del lavoro Ivana Lo Bello, che ha confermato la piena legittimità dell’operato della Ferrero. Nella pronuncia è stato rimarcato che simili condotte spezzano in modo irreparabile il vincolo di fiducia e compromettono la sicurezza e la serenità dell’ambiente lavorativo. Il magistrato ha chiarito che l’assenza di precedenti sanzioni non riduce la gravità oggettiva di un comportamento che introduce un fattore di rischio fisico e psicologico ingiustificato vicino ai macchinari di confezionamento, escludendo qualsiasi abuso del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.
Oltre a vedere confermato in via definitiva il proprio allontanamento dallo stabilimento di Alba, l’ex dipendente è stato condannato al pagamento delle spese legali per un importo di circa 8.000 euro. La sentenza riafferma un principio giurisprudenziale chiaro: anche una dimostrazione non richiesta o un gesto scambiato per goliardia, se comporta un contatto fisico e mette a rischio l’incolumità altrui sul luogo di lavoro, legittima la rottura immediata e definitiva del rapporto d’impiego.
A cura della redazione
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